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Le Regioni italiane sono enti territoriali con autonomie differenziate, suddivise in statuto ordinario e speciale. Hanno organi quali Consiglio e Giunta regionale e il Presidente della Regione, con poteri legislativi e amministrativi specifici. La Costituzione regola la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, promuovendo anche l'uguaglianza di genere nelle cariche elettive.
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Le Regioni italiane sono suddivise in tre organi principali: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione
Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è l'organo legislativo che detiene il potere di legiferare e di esercitare il controllo politico-amministrativo sulla Giunta
Giunta regionale
La Giunta regionale è l'organo esecutivo che gestisce l'amministrazione e implementa le politiche regionali
Presidente della Regione
Il Presidente della Regione, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta la Regione, promulga le leggi e dirige l'azione della Giunta
In caso di sfiducia da parte del Consiglio, il Presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, determinando lo scioglimento del Consiglio stesso e la convocazione di nuove elezioni
La Costituzione italiana prevede una suddivisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, con materie di competenza esclusiva, concorrente e residuale
Le materie di competenza esclusiva dello Stato riguardano tematiche di rilevanza nazionale come la difesa e la politica estera
Le competenze concorrenti implicano che lo Stato definisca i principi fondamentali, mentre le Regioni possono legiferare nei limiti di tali principi per regolare i dettagli
Le competenze residue appartengono alle Regioni e includono tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o alle competenze concorrenti
Il processo legislativo regionale prevede l'iniziativa legislativa da parte della Giunta, dei consiglieri regionali, dei cittadini e dei consigli comunali
Le leggi regionali, una volta approvate dal Consiglio e promulgate dal Presidente della Regione, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione per entrare in vigore
Le Regioni detengono il potere regolamentare per l'attuazione delle proprie leggi e per l'esercizio delle competenze concorrenti e residue
La Costituzione impone alle Regioni di adottare misure per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza tra i sessi e di promuovere l'accesso equo alle cariche elettive e alle posizioni di responsabilità