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Le Regioni italiane: enti territoriali con autonomia differenziata

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Le Regioni italiane sono enti territoriali con autonomie differenziate, suddivise in statuto ordinario e speciale. Hanno organi quali Consiglio e Giunta regionale e il Presidente della Regione, con poteri legislativi e amministrativi specifici. La Costituzione regola la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, promuovendo anche l'uguaglianza di genere nelle cariche elettive.

Le Regioni italiane: enti territoriali con autonomia differenziata

Le Regioni sono entità amministrative che costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale in Italia, come stabilito dalla Costituzione nella Parte II, Titolo V, articoli da 114 a 133. Esse godono di autonomia statutaria, che si traduce nella capacità di dotarsi di un proprio statuto e di esercitare poteri legislativi e amministrativi in determinate materie. Le Regioni si distinguono in due categorie: quelle a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Le seconde, ovvero Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, beneficiano di una maggiore autonomia e di particolari prerogative finanziarie, riconosciute per tenere conto di specificità storiche, linguistiche, geografiche ed economiche. Gli statuti speciali hanno rango costituzionale e possono essere modificati solo attraverso leggi costituzionali, a differenza degli statuti ordinari che possono essere modificati con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione.
Sala vuota del consiglio regionale con scrivanie semicircolari, sedie blu e podio centrale con microfono e stemma sullo sfondo.

Struttura istituzionale e funzionamento delle Regioni italiane

L'organizzazione politico-amministrativa delle Regioni italiane si articola in tre organi principali: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. Il Consiglio regionale, eletto ogni cinque anni, è l'organo legislativo che detiene il potere di legiferare nelle materie di competenza regionale e di esercitare il controllo politico-amministrativo sulla Giunta. I consiglieri godono di insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. La Giunta regionale, presieduta dal Presidente della Regione, è l'organo esecutivo che gestisce l'amministrazione e implementa le politiche regionali. Il Presidente, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta la Regione, promulga le leggi e dirige l'azione della Giunta. In caso di sfiducia da parte del Consiglio, il Presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, determinando lo scioglimento del Consiglio stesso e la convocazione di nuove elezioni.

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00

Livello suddivisione Regioni Italia

Primo livello di suddivisione territoriale, come definito dalla Costituzione.

01

Autonomia statutaria Regioni

Capacità di dotarsi di un proprio statuto e di esercitare poteri legislativi e amministrativi.

02

Modifica statuti speciali

Possibile solo tramite leggi costituzionali, a differenza degli statuti ordinari.

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