Il Codice della Strada regola la circolazione di veicoli e pedoni in Italia, definendo le competenze di Ministeri, Prefetti e Sindaci. Sanzioni pecuniarie e procedure di contestazione sono stabilite per garantire la sicurezza stradale.
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Regolamentazione della circolazione stradale e competenze istituzionali
Il Codice della Strada italiano, introdotto con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, è il principale riferimento normativo per la regolamentazione della circolazione di veicoli e pedoni sulle strade italiane. L'articolo 5 del codice attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (precedentemente Ministro dei lavori pubblici) il compito di impartire direttive per la regolamentazione del traffico. Il Prefetto, ai sensi dell'articolo 6, ha la facoltà di limitare o sospendere la circolazione per ragioni di sicurezza pubblica, necessità militari o per regolare il passaggio di animali. Gli enti proprietari delle strade possono intervenire per motivi di sicurezza o per lavori, mentre i Sindaci, in ambito urbano, hanno poteri specifici per la gestione del traffico, come l'istituzione di zone a traffico limitato. È inoltre previsto che le aree di parcheggio siano collocate in modo da non intralciare la circolazione.
Polizia stradale e sanzioni per violazioni della sosta
Il Ministero dell'Interno, attraverso la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, assicura il controllo e la sicurezza stradale, comprese le attività di soccorso, rilevamento incidenti e accertamento delle infrazioni. L'articolo 157 del Codice della Strada distingue tra arresto, fermata e sosta dei veicoli, e l'articolo 158 specifica i divieti di fermata e sosta, prevedendo sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto di tali divieti. L'articolo 159, invece, disciplina le modalità di rimozione o blocco dei veicoli che costituiscono un ostacolo o un pericolo per la circolazione o che violano le norme sulla sosta.
Procedura di contestazione e notifica delle violazioni
Le violazioni al Codice della Strada devono essere contestate immediatamente al trasgressore, con la redazione di un verbale dettagliato. Se la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve essere notificato entro termini specifici. L'articolo 202 consente il pagamento ridotto della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, escluso per violazioni particolarmente gravi. Questa procedura è volta a garantire la tempestività e l'efficacia dell'azione sanzionatoria.
Ricorsi e sanzioni amministrative pecuniarie
Il trasgressore ha la possibilità di presentare ricorso contro le sanzioni ricevute. Il Prefetto, dopo aver esaminato il ricorso, può decidere se confermare la sanzione o archiviare il caso. In alternativa, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Le sanzioni pecuniarie sono calcolate in base alla gravità dell'infrazione e alla situazione economica del trasgressore e sono soggette a revisione biennale. In caso di più violazioni o concorso di persone, si applicano criteri specifici per determinare la sanzione complessiva.
Sanzioni accessorie e prescrizioni
Oltre alle sanzioni pecuniarie, il Codice della Strada prevede sanzioni accessorie come il fermo amministrativo del veicolo, che implica la sospensione della circolazione e la custodia del veicolo a spese del proprietario. La circolazione con un veicolo sottoposto a fermo può comportare ulteriori sanzioni e la confisca del veicolo. La rimozione o il blocco del veicolo sono previsti in determinate circostanze e comportano la custodia del veicolo in luoghi appropriati. Infine, il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni.
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