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L'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità sono fattori che possono portare alla risoluzione di un contratto. Il principio 'res perit domino' stabilisce che il rischio di perdita di un bene si trasferisce all'acquirente non appena la proprietà viene trasferita, indipendentemente dalla consegna. Questi concetti sono fondamentali nel diritto contrattuale per garantire equità e giusta distribuzione dei rischi.
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L'impossibilità sopravvenuta si verifica quando l'adempimento della prestazione diventa oggettivamente impossibile per cause non imputabili al debitore
L'impossibilità deve essere assoluta, distinguendosi da mere difficoltà che rendono l'adempimento più gravoso ma non impossibile
In caso di impossibilità totale, il debitore è liberato dall'obbligo di prestazione senza necessità di intervento giudiziario, mentre in caso di impossibilità parziale l'altro contraente può optare per una riduzione proporzionale della controprestazione o per il recesso dal contratto
Secondo il principio "res perit domino", nel trasferimento di proprietà di un bene specifico, se il bene viene distrutto prima della consegna per cause non imputabili al venditore, l'acquirente è comunque tenuto a pagare la controprestazione concordata
Il rischio di perdita passa all'acquirente nel momento in cui si verifica il trasferimento di proprietà, anche se la consegna è posticipata
Se il trasferimento è condizionato da una condizione sospensiva e il bene perisce prima che la condizione si verifichi, l'acquirente è liberato dall'obbligazione di pagare
Nei contratti a esecuzione continuata o differita, un evento straordinario e imprevedibile che renda la prestazione eccessivamente onerosa può giustificare la richiesta di risoluzione del contratto da parte della parte obbligata
La risoluzione è esclusa se l'evento rientra nell'alea normale del contratto
Per evitare la risoluzione, la parte contro la quale è stata richiesta può proporre una modifica equa delle condizioni contrattuali