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Il matrimonio concordatario in Italia rappresenta un'istituzione che unisce aspetti religiosi e civili, riconosciuta sia dal diritto canonico che civile. Questa forma di matrimonio, celebrata con rito cattolico, acquisisce validità civile attraverso la trascrizione negli atti di stato civile. Le differenze tra la visione canonica e quella civilistica emergono nei requisiti di validità e nelle cause di nullità, come l'intenzione di procreazione e la comprensione del fine sacramentale.
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Il matrimonio concordatario è una forma di matrimonio che si celebra secondo il rito cattolico e che, se rispetta determinate condizioni, viene riconosciuto anche dall'ordinamento giuridico civile italiano
Regolamentazione del diritto canonico
Il matrimonio concordatario è disciplinato dal diritto canonico in merito alla forma e ai requisiti per la celebrazione
Regolamentazione del diritto civile
Il diritto civile regola gli effetti giuridici del matrimonio concordatario, equiparandoli a quelli del matrimonio civile
Il diritto civile italiano si basa sul consenso libero e consapevole dei coniugi e si focalizza sulla creazione di una comunità di vita
Il diritto canonico considera essenziale l'aspetto sacramentale del matrimonio e può dichiarare nullo un matrimonio se uno dei coniugi non è in grado di comprendere o di accettare il fine sacramentale del matrimonio
Il diritto canonico considera causa di nullità l'accordo tra i coniugi di escludere la procreazione, mentre il diritto civile non lo considera rilevante ai fini della validità del matrimonio
Il diritto civile si concentra sul consenso esternamente manifestato, mentre il diritto canonico valuta anche l'intenzione interna e la fede dei coniugi
Prima della celebrazione, si devono effettuare le pubblicazioni matrimoniali e ottenere il nulla osta dall'ufficiale di stato civile
Durante la cerimonia religiosa, il sacerdote deve informare gli sposi sui diritti e doveri coniugali previsti dal codice civile e raccogliere la loro dichiarazione di matrimonio
L'atto di matrimonio, redatto dal sacerdote, deve essere inviato all'ufficiale di stato civile per la trascrizione entro ventiquattro ore dalla celebrazione
Il matrimonio celebrato da ministri di culto di confessioni non cattoliche riconosciute dallo Stato italiano è equiparato al matrimonio civile per quanto riguarda gli effetti giuridici
Le procedure preliminari, come la verifica dell'assenza di impedimenti, sono di competenza dell'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione alla celebrazione
Il ministro di culto acattolico deve leggere gli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e raccogliere la loro dichiarazione di matrimonio
L'atto di matrimonio, compilato dal ministro, deve essere trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione, che conferisce al matrimonio effetti civili equivalenti a quelli del matrimonio civile
Le confessioni religiose non cattoliche che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano hanno una procedura specifica per la celebrazione del matrimonio
Il ministro di culto può celebrare il matrimonio senza necessità di autorizzazione preventiva, ma l'ufficiale di stato civile deve comunque occuparsi delle pubblicazioni e del rilascio del nulla osta
Il ministro di culto legge gli articoli del codice civile sui diritti e doveri coniugali e raccoglie le dichiarazioni nuziali
L'atto di matrimonio redatto viene trasmesso per la trascrizione, che ha effetto costitutivo e retroattivo al momento della celebrazione
La Chiesa cattolica ha una posizione di rilievo nel sistema matrimoniale italiano, in virtù di ragioni storiche e sociali e in conformità con l'articolo 7 della Costituzione italiana