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La giurisdizione italiana e i suoi ambiti di applicazione

La giurisdizione italiana regola materie quali stato civile, capacità giuridica, regimi patrimoniali dei coniugi, successioni ereditarie e fallimento. Queste competenze si estendono al di fuori della Convenzione di Bruxelles, basandosi su criteri territoriali e specifiche normative per la giurisdizione volontaria e cautelare, oltre a prevedere limiti e condizioni per l'esercizio della giurisdizione e la gestione di processi stranieri.

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1

Articoli per la competenza territoriale

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Artt. 18 e segg. c.p.c. delineano criteri territoriali per competenza giudici, influenzando giurisdizione.

2

Foro generale del convenuto

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Art. 18, comma 2, c.p.c.: giurisdizione basata sul luogo di residenza o sede del convenuto.

3

Giurisdizione volontaria

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Art. 9 c.p.c.: norme per procedimenti non contenziosi, come tutela di incapaci o amministrazione di sostegno.

4

Giurisdizione cautelare

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Art. 10 c.p.c.: regole per provvedimenti urgenti e temporanei, a tutela di diritti in attesa di giudizio.

5

La ______ volontaria è esercitata dal ______ italiano in situazioni previste dalla ______.

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giurisdizione giudice legge

6

Esclusione giurisdizione italiana per azioni reali su immobili all'estero

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Art. 5 c.p.c. - Non si può agire in Italia per diritti reali su immobili situati fuori dal territorio italiano.

7

Deroga giurisdizione italiana per controversie disponibili

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Art. 4, commi 2 e 3 c.p.c. - Le parti possono scegliere un giudice straniero o arbitrato estero se la controversia è su diritti disponibili e la deroga è scritta.

8

Accettazione giurisdizione italiana per beni immobili all'estero

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Art. 4, comma 1 c.p.c. - Le parti possono accettare, espressamente o tacitamente, la giurisdizione italiana per beni immobili all'estero.

9

In Italia, l'articolo ______ del c.p.c. stabilisce le norme per i casi di litispendenza con processi all'estero.

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7

10

Le materie riservate alla ______ amministrativa non sono controllabili dal giudice ordinario, come indicato dall'articolo ______ della Costituzione.

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giurisdizione 103

11

Articolo 102 Costituzione - Limitazioni

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Stabilisce che la giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e non prevede giurisdizioni speciali.

12

Sezioni specializzate tribunali ordinari

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Sono divisioni interne ai tribunali ordinari per materie specifiche: agrarie, impresa, immigrazione/protezione internazionale.

13

Tribunale per i minorenni - Giurisdizione speciale?

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Non considerato giurisdizione speciale dalla maggior parte della dottrina, nonostante competenza in ambito penale e civile per minorenni.

14

L'articolo ______ del c.p.c. afferma che giurisdizione e competenza non cambiano nonostante variazioni della legge o dello stato di fatto ______.

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5 successive

Q&A

Ecco un elenco delle domande più frequenti su questo argomento

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Ambito di Applicazione della Giurisdizione Italiana e Materie Escluse dalla Convenzione di Bruxelles

La giurisdizione italiana si applica a una serie di materie che non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, tra cui lo stato civile e la capacità giuridica delle persone, i regimi patrimoniali dei coniugi, le successioni ereditarie, le procedure concorsuali come il fallimento, la sicurezza sociale e l'arbitrato. La determinazione della giurisdizione italiana in questi ambiti si basa sui criteri territoriali delineati dagli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Questi criteri, pur essendo primariamente destinati a definire la competenza territoriale dei giudici, influenzano indirettamente la giurisdizione, estendendone l'ambito. Un esempio è il foro generale del convenuto o, in sua assenza, il foro suppletivo della residenza dell'attore, come previsto dall'articolo 18, comma 2, c.p.c. Norme specifiche sono inoltre previste per la giurisdizione volontaria, disciplinata dall'articolo 9 c.p.c., e per la giurisdizione cautelare, regolata dall'articolo 10 c.p.c.
Aula di tribunale italiana con giudice in toga, avvocati ai banchi, sedie per il pubblico, pareti decorate e lampadario cristallo.

Giurisdizione Volontaria e Cautelare nel Diritto Italiano

La giurisdizione volontaria è esercitata dal giudice italiano nei casi previsti dalla legge, quando il provvedimento riguarda cittadini italiani o persone residenti in Italia, o quando si tratta di situazioni o rapporti giuridici soggetti alla legge italiana. La giurisdizione cautelare, invece, è attribuita al giudice italiano quando è necessario adottare provvedimenti urgenti che devono essere eseguiti in Italia o quando il giudice italiano è competente nel merito della causa principale. Queste disposizioni permettono di affrontare questioni che, pur non rientrando autonomamente nella giurisdizione italiana, sono connesse a una domanda principale, come nel caso delle questioni preliminari di merito.

Limiti e Condizioni di Esercizio della Giurisdizione Italiana

La giurisdizione italiana è esclusa per le azioni reali su beni immobili situati all'estero, come stabilito dall'articolo 5 c.p.c. Tuttavia, le parti possono accettare espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana, come previsto dall'articolo 4, comma 1 c.p.c. Inoltre, è possibile derogare alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, purché la deroga sia espressa per iscritto e la controversia riguardi diritti di cui le parti possono disporre liberamente, secondo quanto disposto dagli articoli 4, commi 2 e 3 c.p.c.

Pendenza di Processi Stranieri e Effetti sulla Giurisdizione Italiana

La normativa italiana prevede una regolamentazione specifica in caso di pendenza di processi stranieri, come indicato dall'articolo 7 c.p.c. Se viene sollevata l'eccezione di litispendenza internazionale, ovvero l'esistenza di un processo già in corso all'estero tra le stesse parti e con lo stesso oggetto e causa, il giudice italiano può decidere di sospendere il procedimento, a meno che non intervenga una declinatoria di giurisdizione da parte del giudice straniero o che il provvedimento straniero non sia suscettibile di riconoscimento in Italia. La giurisdizione italiana è inoltre circoscritta nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto alcune materie sono riservate alla giurisdizione amministrativa e non sono soggette al controllo del giudice ordinario, come delineato dall'articolo 103 della Costituzione e dall'articolo 41, 2° comma, c.p.c.

Giurisdizioni Speciali e Sezioni Specializzate nel Sistema Giuridico Italiano

Il sistema giuridico italiano riconosce l'esistenza di giurisdizioni speciali, quali i Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari, che operano al di fuori delle limitazioni imposte dall'articolo 102 della Costituzione. All'interno dei tribunali ordinari, inoltre, sono istituite sezioni specializzate per trattare materie specifiche, come le Sezioni specializzate agrarie, quelle per le controversie in materia di impresa e le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale. La maggior parte della dottrina non considera il Tribunale per i minorenni una giurisdizione speciale, nonostante la sua competenza estesa sia in ambito penale che civile.

Principio di Perpetuatio Jurisdictionis nel Diritto Processuale Civile Italiano

Secondo il principio di perpetuatio jurisdictionis, la giurisdizione e la competenza sono fissate al momento della proposizione dell'azione giudiziaria, come stabilito dall'articolo 5 c.p.c., e rimangono immutate nonostante eventuali cambiamenti successivi della legge o dello stato di fatto. Questo principio garantisce la stabilità e la prevedibilità del foro competente, assicurando che la giurisdizione e la competenza siano determinate in base alla situazione giuridica esistente al momento della presentazione della domanda, salvo che non intervengano disposizioni legislative che prevedano espressamente il contrario.