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La giurisdizione italiana regola materie quali stato civile, capacità giuridica, regimi patrimoniali dei coniugi, successioni ereditarie e fallimento. Queste competenze si estendono al di fuori della Convenzione di Bruxelles, basandosi su criteri territoriali e specifiche normative per la giurisdizione volontaria e cautelare, oltre a prevedere limiti e condizioni per l'esercizio della giurisdizione e la gestione di processi stranieri.
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La giurisdizione italiana si applica a una serie di materie che non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles
Foro generale del convenuto o foro suppletivo della residenza dell'attore
I criteri territoriali delineati dagli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile influenzano indirettamente la giurisdizione italiana, estendendone l'ambito, come nel caso del foro generale del convenuto o del foro suppletivo della residenza dell'attore
Norme specifiche per la giurisdizione volontaria e cautelare
La giurisdizione italiana si estende anche a casi di giurisdizione volontaria e cautelare, disciplinati rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del Codice di Procedura Civile
Deroga espressa o tacita delle parti
Le parti possono derogare alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, purché la deroga sia espressa per iscritto e la controversia riguardi diritti di cui le parti possono disporre liberamente
Esclusione della giurisdizione italiana per azioni reali su beni immobili situati all'estero
La giurisdizione italiana è esclusa per le azioni reali su beni immobili situati all'estero, ma le parti possono accettare espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana
In caso di pendenza di processi stranieri tra le stesse parti e con lo stesso oggetto e causa, il giudice italiano può decidere di sospendere il procedimento, a meno che non intervenga una declinatoria di giurisdizione da parte del giudice straniero o che il provvedimento straniero non sia suscettibile di riconoscimento in Italia
La giurisdizione italiana è circoscritta nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto alcune materie sono riservate alla giurisdizione amministrativa e non sono soggette al controllo del giudice ordinario
In Italia esistono giurisdizioni speciali, come i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari, che operano al di fuori delle limitazioni imposte dalla Costituzione
Sezioni specializzate agrarie, per le controversie in materia di impresa e in materia di immigrazione e protezione internazionale
All'interno dei tribunali ordinari, sono istituite sezioni specializzate per trattare materie specifiche, come le Sezioni specializzate agrarie, quelle per le controversie in materia di impresa e le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale
Tribunale per i minorenni
Nonostante la sua competenza estesa sia in ambito penale che civile, il Tribunale per i minorenni non è considerato una giurisdizione speciale dalla maggior parte della dottrina
Secondo il principio di perpetuatio jurisdictionis, la giurisdizione e la competenza sono determinate al momento della presentazione della domanda e rimangono immutate nonostante eventuali cambiamenti successivi della legge o dello stato di fatto