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L'unione civile in Italia, istituita dalla legge n. 76/2016, concede diritti e doveri simili al matrimonio per coppie dello stesso sesso. Include l'assistenza reciproca, la coabitazione e la contribuzione ai bisogni comuni. La procedura prevede la registrazione di una dichiarazione congiunta e una cerimonia ufficiale.
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Le parti devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio di stato civile del Comune per esprimere la volontà di formare un'unione civile e attestare l'assenza di impedimenti legali
L'ufficiale di stato civile ha il compito di verificare l'assenza di impedimenti entro 30 giorni, o immediatamente in caso di pericolo di vita di una delle parti
La costituzione dell'unione civile avviene con una cerimonia, durante la quale le parti dichiarano davanti a due testimoni di voler formare l'unione e possono scegliere un cognome comune e il regime patrimoniale
L'unione civile conferisce alle parti l'obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuire ai bisogni comuni in base alle proprie capacità economiche e lavorative
Le parti devono concordare l'indirizzo della vita familiare e stabilire una residenza comune
L'atto di costituzione viene registrato nell'apposito registro dello stato civile e nell'archivio informatico nazionale
Gli atti di morte sono registrati in appositi registri tenuti dall'ufficiale di stato civile e devono essere dichiarati entro 24 ore dal decesso
Le DAT permettono di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e vengono registrate in un elenco cronologico dall'ufficiale di stato civile
In caso di errori materiali negli atti di stato civile, è possibile presentare un ricorso al tribunale competente o richiedere la correzione all'ufficiale di stato civile