Trasformazione eterogenea: caratteristiche e limitazioni
La trasformazione eterogenea comporta il passaggio da una società di capitali a un ente di diversa natura giuridica, come consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, o il percorso inverso. Questa tipologia di trasformazione non è prevista per le società di persone. La delibera di trasformazione eterogenea necessita dell'approvazione di almeno due terzi dei voti degli aventi diritto in assemblea straordinaria. La trasformazione di una società di capitali in fondazione deve seguire le regole previste dall'atto di fondazione, mentre la trasformazione in comunione d'azienda implica la responsabilità personale e illimitata dei soci per i debiti pregressi e futuri. L'atto di trasformazione deve essere redatto come atto pubblico e deve contenere tutte le indicazioni richieste per l'atto costitutivo del nuovo tipo societario scelto.La fusione societaria: definizione e tipologie
La fusione societaria è un'operazione che permette l'unione di due o più società in un'unica entità giuridica. Si può realizzare attraverso la creazione di una nuova società (fusione per creazione) o per incorporazione di una o più società in una già esistente (fusione per incorporazione). La fusione può essere omogenea, tra società dello stesso tipo, o eterogenea, tra società di tipi diversi, e in quest'ultimo caso comporta anche la trasformazione delle società coinvolte. La fusione è consentita anche per società in liquidazione, purché non siano rappresentate da azioni, e per quelle sottoposte a procedura concorsuale. L'operazione di fusione determina una concentrazione sia giuridica che patrimoniale, con la società risultante che assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, senza che si proceda alla loro liquidazione.Il procedimento di fusione: fasi e requisiti
Il procedimento di fusione si sviluppa in tre fasi principali: la stesura del progetto di fusione, l'approvazione della delibera di fusione e la stipula dell'atto di fusione. Il progetto di fusione, che deve essere identico per tutte le società coinvolte, stabilisce le condizioni e le modalità dell'operazione e deve essere depositato nel registro delle imprese. Le delibere di fusione devono essere approvate dalle assemblee delle società partecipanti e iscritte nel registro delle imprese. L'atto di fusione, redatto in forma di atto pubblico, concretizza le delibere e deve essere registrato nel registro delle imprese per avere efficacia giuridica. La fusione può avere effetti retroattivi ai fini contabili, ma non per quanto riguarda gli effetti reali. In presenza di un disavanzo di fusione, è possibile procedere alla rivalutazione dei beni aziendali. Una volta completate le iscrizioni, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere più dichiarata, lasciando come unica opzione il risarcimento dei danni.