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Il lavoratore autonomo nel settore edilizio si distingue per l'indipendenza operativa e l'assenza di vincoli di subordinazione. Questa figura professionale, regolata dall'articolo 89 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall'articolo 2222 del codice civile, può operare sia individualmente sia all'interno di un'impresa individuale, a seconda della natura del contratto e delle responsabilità assunte. La verifica dell'autonomia e la conformità alle normative sono cruciali per identificare e risolvere situazioni di lavoro irregolari.
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La normativa italiana, in particolare l'articolo 89 del Decreto Legislativo 81/2008 e l'articolo 2222 del codice civile, definisce il lavoratore autonomo come colui che esercita la propria attività senza vincoli di subordinazione e in piena indipendenza
La distinzione tra lavoratore autonomo e impresa individuale può risultare sfumata nelle visure camerali, dove spesso si utilizza il termine "impresa individuale"
La qualifica del soggetto, che può essere un imprenditore individuale con o senza dipendenti, si chiarisce nella fase contrattuale, in cui il committente stabilisce i termini e le condizioni del lavoro da svolgere in cantiere
Il contratto d'opera è più adatto al lavoratore autonomo
Il contratto d'appalto o sub-appalto è tipico delle imprese
La scelta tra contratto d'opera e contratto d'appalto o sub-appalto dipende dalla natura dell'opera, dai tempi di esecuzione e dalle attrezzature necessarie
Il committente deve valutare attentamente i requisiti tecnico-professionali del lavoratore autonomo o dell'impresa individuale
Per verificare la reale autonomia del lavoratore autonomo, è essenziale controllare l'indipendenza operativa dell'imprenditore individuale
Le azioni correttive possono includere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, la cessazione dei rapporti irregolari, o l'affidamento dei lavori a un soggetto tecnicamente idoneo