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Il Presidente della Repubblica Italiana rappresenta l'unità nazionale e garantisce la Costituzione. Eletto da un collegio elettorale, il suo mandato dura sette anni. Ha poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, può sciogliere le camere, promulgare leggi e nominare il Presidente del Consiglio. Gli atti presidenziali variano da atti propri a complessi, con alcuni che richiedono la controfirma ministeriale.
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Il Presidente della Repubblica viene eletto tramite un collegio elettorale composto da membri del Parlamento e rappresentanti regionali
Quorum e votazioni
Per essere eletto, il Presidente deve ottenere il quorum di due terzi dei membri del collegio elettorale nelle prime tre votazioni e la maggioranza assoluta nelle votazioni successive
Possibilità di influenze esterne
La presenza di "franchi tiratori" può influenzare l'esito dell'elezione del Presidente, rendendola potenzialmente incerta e prolungata
Per essere eletto Presidente della Repubblica, è necessario avere almeno 50 anni di età, essere in possesso dei diritti civili e politici e avere la cittadinanza italiana
Il mandato presidenziale dura sette anni, senza limiti di rielezione, sebbene nella prassi repubblicana pochi Presidenti siano stati rieletti
Impedimento temporaneo o dimissioni
In caso di impedimento temporaneo o dimissioni, il Presidente del Senato assume le funzioni del Capo dello Stato
Impedimento permanente
In caso di impedimento permanente, si procede a nuove elezioni entro quindici giorni
Il Presidente della Repubblica esercita poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, tra cui la possibilità di sciogliere le camere, promulgare leggi e nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri
Nomina di alti funzionari dello Stato
Il Presidente ha il potere di nominare alti funzionari dello Stato, come i giudici della Corte Costituzionale
Rappresentanza internazionale
Il Presidente rappresenta l'Italia nelle relazioni internazionali e ha il potere di concedere grazia
Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura
Il Presidente presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno della magistratura italiana
Gli atti presidenziali si classificano in atti propri, atti del governo e atti complessi
Gli atti propri sono espressione diretta della volontà del Presidente e comprendono, ad esempio, il messaggio alle Camere
Gli atti del governo richiedono la controfirma ministeriale e attribuiscono la responsabilità politica al governo
Gli atti complessi sono il risultato di procedure che coinvolgono più organi dello Stato e non richiedono la controfirma ministeriale
Il Presidente gode di immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ad eccezione di alto tradimento o attentato alla Costituzione
In caso di accuse di alto tradimento o attentato alla Costituzione, il Presidente è sospeso dalle sue funzioni e sottoposto a giudizio davanti alla Corte Costituzionale
Per reati comuni commessi al di fuori delle funzioni presidenziali, il Presidente è soggetto alla normale giurisdizione penale, previa autorizzazione a procedere da parte del Parlamento