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La Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

La Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) è una forma societaria italiana con soci accomandatari, responsabili illimitatamente, e accomandanti, con responsabilità limitata. Questa struttura offre una gestione e rappresentanza affidata agli accomandatari, mentre gli accomandanti partecipano ai profitti senza diritti gestionali. La S.A.S. richiede un atto costitutivo scritto e la sua ragione sociale deve includere il nome di un accomandatario, con implicazioni legali specifiche per la responsabilità dei debiti.

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1

La ______ (S.A.S.) è una forma di società di persone nel diritto italiano, regolata dagli articoli - del codice civile.

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Società in Accomandita Semplice 2313 2324

2

A differenza della società semplice, la S.A.S. può svolgere attività ______; non è come la società in nome collettivo dove tutti i soci hanno responsabilità ______.

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commerciali illimitata

3

Soci accomandatari e accomandanti

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Accomandatari: gestiscono e rappresentano la S.A.S. Accomandanti: solo investitori, non gestiscono.

4

Capitale sociale S.A.S.

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Suddiviso in quote, non in azioni, per sottolineare la natura personale e limitare trasferibilità.

5

Differenza quote S.A.S. e azioni S.p.A.

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Quote S.A.S.: non rappresentate da titoli, trasferimento limitato. Azioni S.p.A.: liberamente trasferibili.

6

I soci ______ hanno la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e sono gli unici con potere di gestione della società.

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accomandatari

7

I soci ______ non possiedono poteri gestionali né di rappresentanza, a meno che non ricevano una procura speciale.

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accomandanti

8

Un socio ______ che agisce nella gestione senza permesso può essere anche escluso dalla società.

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accomandante

9

Nomi nella ragione sociale S.A.S.

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Obbligatorio includere nome socio accomandatario, facoltativo nome socio accomandante con suo consenso.

10

Responsabilità socio accomandante in S.A.S.

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Se il suo nome appare nella ragione sociale, assume responsabilità illimitata per debiti sociali senza diritti di amministrazione.

11

Nella S.A.S., la gestione è compito dei ______, i quali possono operare ______ o , come stabilito nell' ______.

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soci accomandatari individualmente congiuntamente atto costitutivo

12

I soci accomandatari hanno il diritto di ______ la S.A.S. in ogni ______, inclusi quelli ______.

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rappresentare sede giudiziari

13

Divieto di immistione degli accomandanti

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Gli accomandanti non possono interferire nella gestione attiva della S.A.S., pena la responsabilità per i debiti.

14

Diritto di controllo sul bilancio

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Gli accomandanti possono controllare il bilancio annuale e partecipare a decisioni solo con procura speciale.

15

Se una ______ non risulta registrata nel registro delle imprese, viene trattata come una società in nome collettivo irregolare.

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S.A.S.

16

Causa aggiuntiva scioglimento S.A.S.

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Mancanza di accomandanti o accomandatari: se non ricostituiti entro 6 mesi, possibile trasformazione in S.n.c. irregolare.

17

Rivolgersi ai soci accomandanti in liquidazione

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Creditori possono chiedere saldo solo fino al limite della quota ricevuta dagli accomandanti nella liquidazione.

18

Trasformazione S.A.S. in S.n.c. irregolare

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Avviene se non si ricostituiscono le categorie di soci necessarie entro sei mesi dalla loro mancanza.

Q&A

Ecco un elenco delle domande più frequenti su questo argomento

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Definizione e Caratteristiche della Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

La Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) è un tipo di società di persone prevista dal diritto italiano, disciplinata dagli articoli 2313-2324 del codice civile. Essa può operare in ambito commerciale e non commerciale e si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, e gli accomandanti, i quali rispondono dei debiti sociali solo entro il limite del capitale da essi conferito. La S.A.S. si distingue dalla società semplice, che non può esercitare attività commerciali, e dalla società in nome collettivo, in cui tutti i soci hanno responsabilità illimitata.
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Atto Costitutivo e Capitale Sociale

L'atto costitutivo di una S.A.S. deve essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione dei soci accomandatari e accomandanti, oltre a tutte le altre informazioni richieste dalla legge, come l'oggetto sociale, la sede, la durata della società e il capitale sociale. Il capitale è suddiviso in quote, che non sono rappresentate da titoli azionari, per sottolineare la natura personale della società e la non liberale trasferibilità delle quote, a differenza di quanto avviene nelle società per azioni.

Distinzione tra Soci Accomandatari e Accomandanti

I soci accomandatari sono gli amministratori della società e detengono diritti e doveri analoghi a quelli dei soci di una società in nome collettivo, con la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Essi sono gli unici con potere di gestione e rappresentanza della società. I soci accomandanti, invece, non hanno poteri gestionali né di rappresentanza, salvo il caso in cui ricevano una procura speciale per singoli atti. Un accomandante che si immischi nella gestione senza autorizzazione può perdere il beneficio della responsabilità limitata e può essere soggetto a esclusione dalla società.

La Ragione Sociale della S.A.S.

La ragione sociale di una S.A.S. deve obbligatoriamente contenere il nome di almeno un socio accomandatario e deve fare esplicito riferimento alla natura accomanditaria della società. È possibile includere il nome di un socio accomandante solo con il suo esplicito consenso, ma ciò comporta per lui la responsabilità illimitata per i debiti sociali, pur senza conferirgli diritti di amministrazione.

Amministrazione e Rappresentanza della Società

L'amministrazione della S.A.S. è affidata ai soci accomandatari, che possono agire individualmente o congiuntamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo. Essi hanno anche il potere di rappresentare la società in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie. La nomina e la revoca degli amministratori devono avvenire con il consenso unanime degli accomandatari e con la maggioranza degli accomandanti, calcolata in base alle quote di capitale conferite.

Il Divieto di Immistione e le Consequenze per gli Accomandanti

I soci accomandanti sono tenuti a rispettare il divieto di immistione nella gestione della società. Possono esercitare il diritto di controllo sul bilancio annuale e partecipare a decisioni specifiche solo tramite procura speciale. La violazione di questo divieto può comportare la responsabilità illimitata per i debiti sociali. Tuttavia, gli accomandanti hanno diritto a ricevere utili e a non restituirli se percepiti in buona fede da bilanci approvati.

La S.A.S. Irregolare e le Sue Implicazioni

Una S.A.S. che non sia iscritta nel registro delle imprese è considerata irregolare e si applicano le norme della società in nome collettivo irregolare, pur mantenendo la distinzione tra accomandatari e accomandanti. In tale situazione, gli accomandanti non possono eludere il divieto di immistione nemmeno con procure speciali e sono soggetti a responsabilità illimitata per i debiti sociali.

Scioglimento e Liquidazione della S.A.S.

Lo scioglimento di una S.A.S. può avvenire per le cause previste per le società in nome collettivo, come il raggiungimento della scadenza, il conseguimento dell'oggetto sociale, l'impossibilità di funzionamento o la volontà dei soci. Una causa aggiuntiva è la mancanza di una delle due categorie di soci: se non si ricostituisce entro sei mesi, la società può essere trasformata in una S.n.c. irregolare. Durante la liquidazione, i creditori possono rivolgersi agli accomandanti solo entro il limite della quota ricevuta nella liquidazione.