La ritenuta d'acconto sulle provvigioni è un meccanismo fiscale per agenti di commercio, mediatori e simili. Si applica al 23% o 20% delle provvigioni, con esclusioni specifiche e obblighi per i pagatori.
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La ritenuta d'acconto è un meccanismo fiscale che anticipa il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro autonomo
La ritenuta d'acconto si applica specificatamente sulle provvigioni percepite da soggetti come agenti di commercio, mediatori, rappresentanti e procacciatori d'affari
La ritenuta d'acconto è prevista dal decreto legge n. 600 del 1973 e si applica a una varietà di compensi, esclusi i rimborsi spese, per diverse attività di lavoro autonomo
I soggetti tenuti a operare la ritenuta d'acconto sono coloro che effettuano i pagamenti, come società di capitale, enti pubblici e privati, società di persone, professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori individuali
Alcune categorie professionali, come agenti di assicurazione e mediatori marittimi, sono esentate dalla ritenuta d'acconto, così come le provvigioni erogate da imprese agricole
La ritenuta d'acconto si applica a prescindere dalla forma giuridica del beneficiario, sia esso un individuo o un'entità giuridica
La ritenuta d'acconto standard è pari al 23% applicato sulla metà delle provvigioni erogate, ma può essere ridotta al 20% se il beneficiario dichiara di utilizzare lavoratori dipendenti o collaboratori in modo stabile
La dichiarazione, che deve essere inviata al pagatore entro il 31 dicembre dell'anno precedente o entro 15 giorni dall'inizio dell'attività o da cambiamenti nelle condizioni lavorative, deve includere informazioni identificative e attestazioni specifiche
La ritenuta d'acconto viene detratta dalle imposte dovute dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi annuale, sia per l'IRPEF che per l'IRES
La ritenuta a titolo definitivo si applica ai compensi per vendite a domicilio e soddisfa completamente l'obbligo fiscale per i redditi in questione
I sostituti d'imposta, ovvero coloro che effettuano i pagamenti soggetti a ritenuta, hanno il dovere di trattenere l'importo corrispondente, rilasciare le certificazioni annuali ai beneficiari e compilare il mod. 770 per il versamento delle ritenute entro i termini previsti dalla legge
I sostituti d'imposta devono fornire ai beneficiari una certificazione annuale dei compensi e delle ritenute applicate e trasmettere telematicamente la dichiarazione annuale (mod. 770) all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento
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