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L'IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, è essenziale nel sistema fiscale e si applica al consumo di beni e servizi. Introdotta in Italia nel 1972, si basa su principi di neutralità e contribuisce al bilancio UE. I soggetti passivi, come imprenditori e lavoratori autonomi, trasferiscono l'onere fiscale al consumatore finale, che sostiene il costo dell'imposta senza detrazioni.
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Il D.P.R. 633/1972 ha introdotto l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in Italia
La Direttiva 2006/112/CE dell'Unione Europea stabilisce i principi fondamentali dell'IVA
L'IVA ha un ruolo cruciale nel sistema fiscale europeo e gli Stati membri sono tenuti a contribuire al bilancio dell'Unione con una parte del gettito IVA raccolto
La Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che le normative nazionali non devono impedire l'applicazione di sanzioni penali adeguate per le frodi IVA che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
In situazioni come il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'IVA può essere ridotta, a condizione che non comprometta gli interessi dell'Erario
L'IVA è progettata per essere un'imposta neutrale, ovvero non deve influenzare le decisioni economiche dei soggetti passivi
I soggetti passivi hanno il diritto di detrarre l'IVA pagata sugli acquisti effettuati per la loro attività, trasferendo l'onere fiscale al consumatore finale
Dal punto di vista giuridico, i soggetti passivi sono coloro che effettuano attività d'impresa, arte o professione, mentre dal punto di vista economico l'IVA incide unicamente sui consumatori finali
L'IVA trova fondamento nella Costituzione Italiana come espressione della capacità contributiva dei cittadini
I soggetti passivi dell'IVA sono coloro che effettuano cessioni di beni, prestazioni di servizi e importazioni in qualità di imprenditori, lavoratori autonomi o soggetti equiparati
Gli enti non commerciali sono soggetti all'IVA solo per le operazioni di natura imprenditoriale, mentre gli organismi di diritto pubblico sono generalmente esclusi dall'IVA, salvo in casi di distorsione di concorrenza
L'IVA si applica a operazioni che soddisfano determinati criteri soggettivi, oggettivi e territoriali
Le operazioni rilevanti ai fini IVA si classificano in imponibili, non imponibili, esenti ed escluse
Le operazioni imponibili consentono la detrazione dell'IVA prepagata, mentre le operazioni non imponibili e le esenti non generano debito d'imposta ma richiedono comunque adempimenti specifici
Le operazioni escluse sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA e, di conseguenza, non hanno alcun effetto ai fini dell'imposta
Alcuni esempi di operazioni escluse sono le cessioni di beni tra privati, le operazioni di natura finanziaria e le prestazioni di servizi non rilevanti ai fini IVA