L'arbitrato come metodo alternativo di risoluzione delle controversie
L'arbitrato è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che evita il ricorso ai tribunali ordinari. Esistono due tipi: l'arbitrato rituale, con lodo avente effetto di giudicato, e l'irrituale, che si risolve in un accordo privato. La selezione degli arbitri e la contestazione dei lodi sono regolamentate da norme precise per garantire equità e legalità nel processo.
L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che consente alle parti di un conflitto di affidare la decisione a uno o più arbitri privati, anziché ricorrere alla giurisdizione ordinaria. Questa procedura è disciplinata dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile italiano e può essere adottata solo per controversie relative a diritti disponibili, ovvero diritti sui quali le parti possono liberamente disporre, e che non siano escluse per legge dall'arbitrato. L'arbitrato si distingue in rituale, che si conclude con un lodo avente gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria e suscettibile di esecuzione forzata, e irrituale, che produce un accordo privato tra le parti, privo di tali effetti a meno che non sia diversamente convenuto.
Modalità e Conseguenze Giuridiche dell'Arbitrato
L'arbitrato rituale termina con l'emissione di un lodo che, una volta depositato in cancelleria, acquista efficacia di giudicato e può essere eseguito come una sentenza. Le riforme del 1983, 1994 e 2006 hanno introdotto importanti novità, tra cui la non obbligatorietà del deposito del lodo e l'abolizione del termine di decadenza per il deposito stesso. L'arbitrato irrituale, al contrario, non produce un lodo con effetti di giudicato, ma un accordo contrattuale che può essere impugnato solo per vizi propri dei contratti, come l'invalidità dell'accordo arbitrale o la violazione del principio del contraddittorio.
La Convenzione Arbitrale e la Clausola Compromissoria
La convenzione arbitrale è l'intesa mediante la quale le parti stabiliscono di affidare la risoluzione di una controversia agli arbitri. Essa può essere stipulata sotto forma di compromesso, per controversie già sorte, o di clausola compromissoria, per controversie future. La forma scritta è essenziale per la validità della convenzione, che può essere applicata anche a dispute non contrattuali. La clausola compromissoria deve essere esaminata alla luce delle norme sulle clausole vessatorie e la sua validità è autonoma rispetto a quella del contratto principale.
Selezione e Ruolo degli Arbitri
Gli arbitri sono soggetti terzi incaricati di risolvere la controversia. Possono essere designati dalle parti o da un ente terzo e devono essere in numero dispari per garantire l'imparzialità del lodo. La legge prevede procedure dettagliate per la loro nomina, sostituzione e per la gestione di eventuali ricusazioni. Gli arbitri devono agire con imparzialità e diligenza, e possono essere ritenuti responsabili per danni derivanti da inadempimenti. Hanno diritto a un compenso per la loro attività, salvo rinuncia, e devono accettare l'incarico per iscritto. Possono rinunciare all'incarico per motivi legittimi e possono essere ricusati per cause di sospetta parzialità o incompatibilità.
Contestazione e Invalidità del Lodo Arbitrale
Il lodo arbitrale può essere impugnato per specifici motivi di annullabilità previsti dalla legge, quali l'invalidità della convenzione arbitrale o la violazione del contraddittorio. Il termine per proporre l'azione di annullamento è di cinque anni dalla notificazione del lodo. In caso di annullamento, il lodo perde efficacia e può essere emesso un nuovo lodo o le parti possono rivolgersi alla giurisdizione ordinaria. Gli arbitri possono essere tenuti al risarcimento dei danni se il lodo viene annullato per loro colpa.
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