L'arbitrato è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che evita il ricorso ai tribunali ordinari. Esistono due tipi: l'arbitrato rituale, con lodo avente effetto di giudicato, e l'irrituale, che si risolve in un accordo privato. La selezione degli arbitri e la contestazione dei lodi sono regolamentate da norme precise per garantire equità e legalità nel processo.
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L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie che consente alle parti di affidare la decisione a uno o più arbitri privati
Articoli del codice di procedura civile italiano
L'arbitrato è disciplinato dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile italiano
Ambito di applicazione
L'arbitrato può essere adottato solo per controversie relative a diritti disponibili e non escluse per legge
L'arbitrato si distingue in rituale e irrituale, con diverse conseguenze e modalità di esecuzione
L'arbitrato rituale si conclude con un lodo avente gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria e suscettibile di esecuzione forzata
Non obbligatorietà del deposito del lodo
Le riforme del 1983, 1994 e 2006 hanno introdotto la non obbligatorietà del deposito del lodo nell'arbitrato rituale
Abolizione del termine di decadenza per il deposito del lodo
Le riforme del 1983, 1994 e 2006 hanno abolito il termine di decadenza per il deposito del lodo nell'arbitrato rituale
L'arbitrato irrituale produce un accordo privato tra le parti, privo di effetti di giudicato a meno che non sia diversamente convenuto
La convenzione arbitrale è l'intesa mediante la quale le parti stabiliscono di affidare la risoluzione di una controversia agli arbitri, e può essere stipulata sotto forma di compromesso o di clausola compromissoria
La forma scritta è essenziale per la validità della convenzione arbitrale, che può essere applicata anche a dispute non contrattuali
Numero dispari di arbitri
Gli arbitri devono essere in numero dispari per garantire l'imparzialità del lodo
Nomina, sostituzione e ricusazione degli arbitri
La legge prevede procedure dettagliate per la nomina, sostituzione e gestione di eventuali ricusazioni degli arbitri
Diligenza e imparzialità degli arbitri
Gli arbitri devono agire con imparzialità e diligenza, e possono essere ritenuti responsabili per danni derivanti da inadempimenti
Compensazione degli arbitri
Gli arbitri hanno diritto a un compenso per la loro attività, salvo rinuncia, e devono accettare l'incarico per iscritto
Rinuncia all'incarico
Gli arbitri possono rinunciare all'incarico per motivi legittimi
Ricusazione degli arbitri
Gli arbitri possono essere ricusati per cause di sospetta parzialità o incompatibilità
Il lodo arbitrale può essere impugnato per specifici motivi di annullabilità previsti dalla legge
Il termine per proporre l'azione di annullamento è di cinque anni dalla notificazione del lodo
In caso di annullamento del lodo, questo perde efficacia e può essere emesso un nuovo lodo o le parti possono rivolgersi alla giurisdizione ordinaria
Gli arbitri possono essere tenuti al risarcimento dei danni se il lodo viene annullato per loro colpa
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