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La simulazione contrattuale nel diritto italiano si manifesta in due forme: assoluta e relativa. La prima è priva di effetti giuridici, mentre la seconda nasconde un contratto diverso da quello apparente. Questa pratica ha implicazioni specifiche per le parti coinvolte e per i terzi, con la legge che protegge i diritti acquisiti in buona fede. La prova della simulazione e l'azione legale correlata sono strumenti fondamentali per la tutela dei diritti in caso di dispute.
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La simulazione assoluta si verifica quando le parti stipulano un contratto senza intenzione di produrre effetti giuridici
Un esempio di simulazione assoluta è la compravendita che nasconde una donazione
L'accordo segreto tra le parti per dare vita alla simulazione deve essere concluso prima o contemporaneamente alla stipula del contratto simulato
La simulazione relativa si ha quando le parti fingono di concludere un contratto diverso da quello effettivamente voluto
Il contratto dissimulato è quello che regola i rapporti tra le parti, purché sia valido in termini di requisiti sostanziali e formali
La simulazione non può essere opposta ai terzi in buona fede che hanno acquisito diritti dal titolare apparente, ma può essere invocata dai terzi per tutelare i propri diritti pregiudicati dalla simulazione
Le parti possono dimostrare la simulazione attraverso una controdichiarazione scritta, un interrogatorio formale o un giuramento decisorio
I terzi possono utilizzare una gamma più ampia di mezzi di prova, inclusi testimoni e presunzioni
L'azione di simulazione è il mezzo attraverso il quale si chiede al giudice di accertare l'inefficacia del contratto simulato
L'interposizione fittizia si verifica quando un soggetto si interpone in un contratto fingendo di essere la parte interessata, mentre in realtà agisce per conto di un altro
Nell'interposizione reale, vi è un accordo tra l'interponente e l'interposto, con quest'ultimo che assume effettivamente la posizione contrattuale
Il negozio fiduciario si differenzia dalla simulazione in quanto il fiduciario diventa titolare del bene trasferito e si impegna a gestirlo secondo le direttive del fiduciante
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che consente al disponente di trasferire beni a un trustee, il quale si impegna a gestirli nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato
I beni inseriti nel trust formano un patrimonio separato, distinto da quello personale del trustee, e sono al riparo dai creditori personali di quest'ultimo
In Italia, il trust è stato introdotto con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 ed è operativo dal 1992
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il trust anche per cittadini italiani e per beni situati in Italia, nonostante non sia un istituto originario del diritto italiano