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Società in Nome Collettivo (S.n.c.)

Mappa concettuale

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La Società in Nome Collettivo (S.n.c.) prevede una responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Questa forma giuridica implica che i creditori possano rivolgersi al patrimonio personale dei soci dopo aver esaurito quello sociale. L'atto costitutivo deve essere registrato e ogni modifica resa pubblica per essere opponibile ai terzi. La S.n.c. si distingue da altre forme societarie per la gestione dei soci e la rappresentanza.

Responsabilità Illimitata dei Soci nella Società in Nome Collettivo (S.n.c.)

La Società in Nome Collettivo (S.n.c.) è una forma giuridica di impresa in cui tutti i soci hanno responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 2291 del codice civile italiano. Tale responsabilità è estesa a tutto il patrimonio personale dei soci e non può essere limitata da accordi interni non riconosciuti nei confronti dei terzi. Prima di rivolgersi ai beni personali dei soci, i creditori devono tentare di soddisfare le proprie pretese attraverso il patrimonio sociale, come indicato dall'art. 2304. La ragione sociale deve necessariamente includere il nome di uno o più soci e fare esplicita menzione della natura collettiva dell'impresa. È consentito, con il consenso dei diretti interessati o dei loro eredi, mantenere nella ragione sociale il nome di un socio che non fa più parte della società per recesso o decesso.
Tre professionisti in abiti eleganti si stringono la mano in un ufficio luminoso, simbolo di accordo commerciale.

Elementi Costitutivi e Registrazione della Società in Nome Collettivo

L'atto costitutivo di una S.n.c. deve essere redatto con precisione e deve includere informazioni fondamentali come l'identità dei soci, la denominazione sociale, i soggetti incaricati dell'amministrazione e della rappresentanza, la sede legale, l'oggetto sociale, i conferimenti dei soci, eventuali prestazioni aggiuntive, le modalità di distribuzione degli utili e delle perdite, e la durata dell'impresa. L'art. 2296 del codice civile impone che l'atto costitutivo, o una copia autentica, sia depositato presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua stipula. Qualsiasi modifica all'atto costitutivo deve essere registrata per essere opponibile ai terzi, salvo prova che questi ultimi ne fossero già a conoscenza.

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00

Responsabilità dei soci S.n.c.

Illimitata e solidale per obbligazioni sociali; patrimonio personale a rischio.

01

Esecuzione creditori S.n.c.

Prima patrimonio sociale, poi personale dei soci; art. 2304 c.c.

02

Ragione sociale S.n.c.

Nome di uno o più soci; menzione natura collettiva; possibile mantenere nome socio uscente.

Q&A

Ecco un elenco delle domande più frequenti su questo argomento

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