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Il diritto soggettivo e oggettivo costituiscono i pilastri dell'ordinamento giuridico, regolando rispettivamente le prerogative individuali e le norme sociali. La capacità giuridica e di agire, gli incapaci e le organizzazioni collettive sono concetti fondamentali per comprendere la struttura legale e le relazioni tra soggetti di diritto.
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Il diritto soggettivo è l'insieme di prerogative attribuite agli individui dall'ordinamento giuridico per la tutela di interessi legittimi
Il diritto oggettivo si riferisce all'insieme di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico e regolano le relazioni sociali
Il diritto soggettivo è il potere di compiere azioni o richiedere comportamenti, mentre il diritto oggettivo è l'insieme di norme che regolano le relazioni sociali
Nell'ordinamento giuridico italiano, le fonti del diritto sono gerarchicamente ordinate, con la Costituzione in cima alla gerarchia
Costituzione della Repubblica Italiana
La Costituzione italiana, promulgata nel 1947, è la fonte principale del diritto italiano
Norme dell'Unione Europea
Le norme dell'Unione Europea hanno preminenza sulle leggi italiane
Leggi costituzionali, ordinarie, decreti legislativi e decreti legge
Queste fonti normative sono subordinate alla Costituzione e alle norme dell'Unione Europea
Leggi regionali e regolamenti amministrativi
Queste fonti normative sono subordinate alle leggi nazionali
Usi e consuetudini
Gli usi e le consuetudini possono integrare o supplire la legge scritta
Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti regolata da norme di diritto e che produce effetti giuridici
Soggetti
I soggetti del rapporto giuridico possono essere attivi (titolari di diritti) o passivi (soggetti a doveri)
Oggetto
L'oggetto del rapporto giuridico è il bene o la prestazione che costituisce il contenuto del rapporto
Contenuto
Il contenuto del rapporto giuridico si esprime nei diritti e obblighi derivanti dal rapporto stesso
La capacità giuridica è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri, mentre la capacità di agire è la possibilità di esercitare tali diritti e adempiere a tali doveri
Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita e perdura fino alla morte
Capacità di agire
La capacità di agire si acquisisce con il raggiungimento della maggiore età o con l'emancipazione
Incapacità naturale e giuridica
L'incapacità naturale si riferisce a minori non emancipati o a persone con disturbi mentali che ne compromettono la capacità di intendere e di volere, mentre l'incapacità giuridica può essere temporanea o permanente
Figure di tutela
Per proteggere gli interessi degli incapaci, la legge prevede figure di tutela come genitori, tutori e curatori
Amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno è una figura che assiste persone che hanno bisogno di aiuto nella gestione dei propri affari, ma non necessitano di una tutela completa
Le organizzazioni collettive sono enti o persone giuridiche che agiscono collettivamente per un determinato scopo
Enti di fatto
Gli enti di fatto, come le associazioni non riconosciute, non hanno personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale limitata
Persone giuridiche
Le persone giuridiche sono soggetti di diritto dotati di personalità giuridica e di piena autonomia patrimoniale
Società di capitali
Le società di capitali sono entità con scopo di lucro e sono regolate da normative specifiche