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Gli obblighi delle amministrazioni pubbliche nella conclusione dei procedimenti amministrativi sono regolati da termini precisi. Questi termini variano da 30 a 180 giorni e sono essenziali per garantire efficienza e trasparenza. In caso di ritardi, sono previste responsabilità disciplinari e amministrativo-contabili, oltre alla possibilità di intervento sostitutivo per assicurare la conclusione dei procedimenti.
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Le amministrazioni pubbliche sono tenute a risolvere sia i procedimenti avviati su richiesta dei cittadini sia quelli iniziati autonomamente
Provvedimento semplificato
In caso di richiesta manifestamente non accoglibile, l'amministrazione può chiudere il procedimento con un provvedimento semplificato
Motivazione del provvedimento
La motivazione del provvedimento semplificato è sintetizzata in un riferimento essenziale al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo
Salvo diversa indicazione normativa, i procedimenti amministrativi devono essere conclusi entro trenta giorni dalla loro iniziazione
Procedimenti di particolare complessità o con interessi pubblici significativi
In questi casi, i termini possono essere estesi fino a novanta giorni o, in casi eccezionali, fino a centottanta giorni
Esclusioni
Le eccezioni non si applicano ai procedimenti per l'ottenimento della cittadinanza italiana e alle pratiche di immigrazione
Le amministrazioni sono obbligate a monitorare i tempi di conclusione dei procedimenti più rilevanti e a confrontarli con i termini normativi
Sezione "Amministrazione trasparente"
Le informazioni sui tempi di conclusione dei procedimenti devono essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali
Decreti attuativi
Sono previsti decreti attuativi che stabiliscono criteri e modalità per la rilevazione e la pubblicazione di tali dati
Le autorità di garanzia e vigilanza possono determinare i termini per la conclusione dei procedimenti di loro competenza, in accordo con i propri ordinamenti
Le autorità di controllo possono definire i termini per la conclusione dei procedimenti, salvo diversa indicazione normativa
I termini procedurali iniziano a decorrere dal momento dell'avvio del procedimento o dal ricevimento della domanda
Motivi per la sospensione
I termini possono essere sospesi una sola volta, per un massimo di trenta giorni, per ottenere informazioni o documenti non immediatamente disponibili
Limiti alla sospensione
La sospensione dei termini non può superare i trenta giorni e può essere effettuata una sola volta
Il mancato rispetto dei termini comporta responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per il dirigente o il funzionario incaricato
In caso di inerzia
In caso di inerzia, è prevista la designazione di un sostituto per concludere il procedimento
Assenza di nomina
In caso di mancata nomina del sostituto, la responsabilità ricade automaticamente sul dirigente generale o sul funzionario di livello più alto presente nell'ente
In caso di superamento dei termini, il responsabile o l'unità con potere sostitutivo deve agire per concludere il procedimento in un tempo ridotto
Ogni anno, il responsabile deve riferire all'organo di governo i casi di mancato rispetto dei termini, e le amministrazioni devono implementare queste disposizioni senza costi aggiuntivi per il bilancio pubblico
I provvedimenti emessi oltre i termini previsti devono indicare chiaramente il termine legale e quello effettivamente impiegato per l'emissione
Questa disposizione assicura trasparenza e responsabilità amministrativa per i provvedimenti emessi fuori termine