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La distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo è fondamentale nel diritto amministrativo. Il diritto soggettivo conferisce un potere diretto su un bene, mentre l'interesse legittimo tutela posizioni giuridiche individuali contro atti amministrativi illegittimi. La tutela di questi interessi ha visto un'evoluzione significativa, con una maggiore protezione giuridica riconosciuta nel tempo, culminata con l'equiparazione al diritto soggettivo per quanto riguarda il risarcimento dei danni.
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Il diritto soggettivo è una posizione giuridica che attribuisce al titolare un potere immediato e diretto su un bene o un vantaggio riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico
L'interesse legittimo è una posizione giuridica qualificata che si concretizza quando l'azione amministrativa incide su una sfera giuridica individuale, senza però attribuire un diritto pieno e diretto come nel caso del diritto soggettivo
L'articolo 24 della Costituzione Italiana garantisce la tutela giurisdizionale di entrambe queste posizioni, consentendo ai cittadini di agire in giudizio per la loro protezione
Originariamente, i diritti dei cittadini erano tutelati esclusivamente dai giudici ordinari, ma questa forma di tutela si rivelò inadeguata per le posizioni giuridiche meno definite come gli interessi legittimi
La legge Crispi del 1889 istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato, un organo giurisdizionale amministrativo con il compito di proteggere gli "interessi di individui" nei confronti dell'azione amministrativa
Con il tempo, il ruolo del Consiglio di Stato si è evoluto verso una tutela più diretta e specifica degli interessi legittimi dei cittadini
L'interesse legittimo era inizialmente considerato una posizione giuridica di rango inferiore rispetto ai diritti soggettivi e subordinata al potere pubblico
L'adozione della Costituzione Italiana ha introdotto una nuova prospettiva nell'interpretazione dell'interesse legittimo, che non è più considerato necessariamente inferiore al diritto soggettivo
La dottrina e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto che l'interesse legittimo non può essere considerato una posizione subalterna rispetto al potere pubblico o ai diritti soggettivi