Successione degli Altri Parenti e Calcolo dei Gradi di Parentela
In assenza di un coniuge, la successione si estende agli altri parenti, distinti in linea retta (discendenti e ascendenti) e linea collaterale (fratelli, zii, cugini). Il grado di parentela si calcola contando il numero di generazioni che separano i due parenti, partendo dal defunto e risalendo fino all'antenato comune, per poi ridiscendere verso l'altro parente, escludendo l'antenato dalla conta. I parenti sono classificati in ordini che si escludono reciprocamente: i discendenti diretti hanno la priorità, seguiti dagli ascendenti e dai fratelli, e infine gli altri parenti entro il sesto grado. Se non vi sono parenti entro tale grado, l'eredità è devoluta allo Stato.La Successione Necessaria e i Legittimari
La successione necessaria protegge il diritto di alcuni parenti a una porzione dell'eredità, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Il patrimonio si divide in quota disponibile e quota di riserva, quest'ultima riservata ai legittimari. I legittimari sono il coniuge, i figli e, in loro assenza, gli ascendenti legittimi. La quota di riserva per il coniuge varia in base alla presenza di figli o altri parenti, mentre quella dei figli è influenzata dalla presenza del coniuge. Gli ascendenti legittimi hanno diritto alla loro quota solo in mancanza di discendenti diretti.Riunione Fittizia e Azione di Riduzione
La riunione fittizia è il meccanismo che somma al patrimonio ereditario i beni donati dal defunto in vita, al fine di calcolare la quota di legittima. Se le disposizioni testamentarie o le donazioni pregiudicano la quota di legittima, i legittimari possono avvalersi dell'azione di riduzione per ripristinare la loro porzione. Tale azione si rivolge prima ai lasciti testamentari e poi alle donazioni, iniziando dall'ultima effettuata. I legittimari devono accettare l'eredità con beneficio di inventario e imputare alla loro quota ciò che hanno già ricevuto come donazione o legato. La legge presume che tali trasferimenti siano anticipi sulla legittima, salvo dichiarazione contraria del defunto.