Modalità di Adempimento e Ruolo del Terzo
Secondo l'articolo 1180, un terzo può adempiere l'obbligazione al posto del debitore, anche contro la volontà del creditore, salvo che il creditore non abbia un interesse legittimo a che la prestazione sia compiuta personalmente dal debitore. L'articolo 1181 prevede che il creditore possa rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo che disposizioni legali o usi ne dispongano altrimenti.Luogo e Tempo dell'Adempimento
Gli articoli 1182 e 1183 del Codice Civile regolano il luogo e il tempo dell'adempimento. In assenza di specificazioni, il luogo è determinato dalla legge o dalla natura della prestazione, mentre il tempo può essere fissato immediatamente o dal giudice in mancanza di accordo. L'articolo 1184 chiarisce che, se è previsto un termine per l'adempimento, si presume che sia a vantaggio del debitore, salvo che non emerga diversamente dall'accordo delle parti o dalla natura dell'obbligazione.Effetti del Termine e della Mora
L'articolo 1185 stabilisce che il creditore non può esigere la prestazione prima del termine stabilito, a meno che il termine non sia stato fissato esclusivamente a suo favore. L'articolo 1186 consente al creditore di richiedere l'adempimento immediato se il debitore diventa insolvente o riduce le garanzie precedentemente accordate. Gli articoli 1187, 1188 e 1189 trattano rispettivamente del calcolo dei termini, della ricezione del pagamento e delle condizioni di validità del pagamento effettuato al creditore apparente.Pagamento e Imputazione del Debito
Gli articoli 1190 a 1196 disciplinano le modalità di pagamento e l'imputazione del pagamento a debiti specifici. L'articolo 1193 permette al debitore di specificare, al momento del pagamento, quale debito intende estinguere, seguendo una gerarchia di criteri in assenza di tale indicazione. L'articolo 1194 stabilisce che il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, salvo diverso accordo tra le parti.Sostituzione della Prestazione e Surrogazione
L'articolo 1197 prevede che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta senza il consenso del creditore. Se il creditore accetta una prestazione sostitutiva, l'obbligazione originaria si estingue. La surrogazione, disciplinata dagli articoli 1201 a 1205, consente a un terzo che ha pagato il debito di subentrare nei diritti del creditore originario. La surrogazione può essere legale o volontaria e ha effetto anche nei confronti dei terzi garanti.Mora del Creditore e Consegna della Prestazione
La mora del creditore si verifica quando il creditore rifiuta il pagamento offerto o non compie gli atti necessari per ricevere la prestazione, come descritto negli articoli 1206 a 1212. In caso di mora, il creditore è responsabile per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e per i danni derivanti dalla sua mora. Il debitore può liberarsi dall'obbligazione depositando la prestazione se il creditore rifiuta l'offerta di pagamento o non si presenta per riceverla, secondo le modalità previste dalla legge.