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La donazione nel diritto romano prima di Costantino I era un atto con finalità diverse, regolato dalla lex Cincia e soggetto a rimedi pretori. Evoluzioni giurisprudenziali hanno poi introdotto deroghe significative, distinguendo tra donazioni revocabili e irrevocabili, e riconoscendo le donazioni modali con obblighi specifici per il donatario.
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Le donazioni in dando, in obligando e in liberando erano le tre principali tipologie di donazioni riconosciute nel diritto romano antecedente all'epoca di Costantino I
Nonostante l'assenza di una forma contrattuale specifica, il diritto romano prevedeva norme per limitare l'uso eccessivo delle donazioni, come la lex Cincia de donis et muneribus
Il pretore romano introdusse rimedi giuridici per affrontare le donazioni che superavano i limiti imposti dalla lex Cincia, come l'eccezione della legge Cincia e l'interdetto possessorio
Tra il II e il III secolo d.C., la giurisprudenza romana iniziò a considerare la lex Cincia obsoleta e introdusse deroghe significative, come la possibilità di revocare la donazione per ingratitudine del donatario
Si affermò il diritto degli eredi legittimi di impugnare donazioni che compromettessero il loro futuro patrimonio ereditario
Le donazioni remuneratorie, fatte per riconoscere un beneficio ricevuto, furono considerate irrevocabili
Nel diritto romano, le donazioni potevano includere elementi accidentali come condizioni e modi
La donazione modale imponeva un obbligo specifico al donatario, che poteva essere costretto a rispettarlo giudizialmente