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L'indebito nel diritto civile italiano distingue tra oggettivo e soggettivo, con implicazioni legali per il solvens e l'accipiens. La ripetizione dell'indebito permette la restituzione di pagamenti non dovuti, mentre la pubblica amministrazione deve recuperare somme erogate indebitamente, considerando la buona fede dell'accipiens.
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Il pagamento è effettuato senza esistenza di un debito
Ex latere solventis
Il pagamento è effettuato per errore dal debitore
Ex latere accipientis
Il pagamento è effettuato verso un soggetto non legittimo creditore
Le disposizioni normative sono contenute negli articoli 2033 e seguenti del codice civile
La ripetizione è il diritto del solvens di richiedere la restituzione di quanto pagato indebitamente
Si applicano le norme generali previste per l'indebito oggettivo
Il vero creditore può agire direttamente contro l'accipiens per recuperare il proprio credito
La natura giuridica dell'azione di ripetizione è stata ampiamente dibattuta
Tradizionale
L'azione si basa sulla nullità del pagamento per mancanza di causa solvendi
Tedesca
La mancanza di causa impedisce solo la conservazione degli effetti
Ingiustificato arricchimento
L'azione si basa sull'ingiustificato arricchimento dell'accipiens
Correzione spostamento patrimoniale
L'azione serve a correggere uno spostamento patrimoniale ingiustificato
L'azione è più semplice rispetto all'azione reale di rivendica
La scelta può essere influenzata da vari fattori, come il concorso tra creditori e la prescrizione dell'azione
L'azione si prescrive in dieci anni, mentre l'azione reale di rivendica non è soggetta a prescrizione
La ripetizione è ammessa solo se si dimostra che il pagamento ha arrecato vantaggio all'incapace
La pubblica amministrazione ha il dovere di recuperare le somme indebitamente erogate ai propri dipendenti
La buona fede può influenzare le modalità di recupero, ma non esclude il diritto dell'amministrazione di agire