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I contratti nel diritto romano

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I contratti reali nel diritto romano, come mutuo, comodato, deposito e pegno, si basavano sulla consegna fisica di un oggetto. Questi contratti avevano meccanismi di difesa unici, come la condictio per il mutuo e l'actio commodati per il comodato. La stipulazione e i contratti letterali rappresentavano altre forme di obbligazioni, mentre la compravendita si distingueva come contratto consensuale.

I contratti reali nel diritto romano

Nel diritto romano, i contratti reali erano quei contratti che si perfezionavano con la consegna di un oggetto (datio rei), un atto che conferiva efficacia giuridica al consenso tra le parti. Tra i principali contratti reali figuravano il mutuo, il comodato, il deposito e il pegno. Il mutuo era un contratto reale, unilaterale e a titolo gratuito, mediante il quale il mutuante trasferiva la proprietà di beni fungibili al mutuatario, che aveva l'obbligo di restituire beni dello stesso genere e qualità. Il comodato era un contratto reale, bilaterale imperfetto e gratuito, che consisteva nella consegna di una cosa non fungibile da parte del comodante al comodatario, il quale doveva restituirla dopo l'uso concordato. Il deposito, anch'esso reale, bilaterale imperfetto e gratuito, implicava la custodia di un bene mobile da parte del depositario per conto del deponente. Il pegno era un contratto reale e bilaterale imperfetto, in cui l'oppignorante consegnava un bene al pignoratario come garanzia di un debito.
Scena di mercato romano antico con due figure in toga che scambiano merce e bilancia, circondati da banchi con oggetti vari sotto cielo azzurro.

Caratteristiche e difesa dei contratti reali

I contratti reali nel diritto romano avevano caratteristiche specifiche e meccanismi di difesa propri. Nel mutuo, la gratuità era un elemento distintivo, e gli interessi, sebbene non inclusi nel contratto, potevano essere oggetto di una promessa separata. La tutela del mutuo avveniva attraverso la condictio, che poteva essere certae pecuniae o certae rei, a seconda della natura dell'oggetto prestato. Nel comodato, il comodatario era tenuto a una custodia rigorosa dell'oggetto prestato e rispondeva di eventuali danni, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito. La tutela del comodato si esercitava mediante l'actio commodati, diretta o contraria. Nel deposito, la responsabilità del depositario era generalmente limitata al dolo o alla culpa lata, ma poteva essere aggravata da accordi particolari. Le azioni a tutela del deposito erano l'actio depositi, diretta o contraria. Il pegno imponeva al pignoratario l'obbligo di custodia del bene e, in caso di inadempimento del debitore, gli consentiva di vendere il bene per soddisfare il credito. La tutela del pegno era assicurata dall'actio pigneraticia, diretta o contraria.

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00

Il ______ è un tipo di contratto reale e unilaterale dove il mutuante trasferisce beni ______ al mutuatario.

mutuo

fungibili

01

Il ______ è un accordo in cui una parte, il comodante, presta una cosa ______ all'altra parte, il comodatario.

comodato

non fungibile

02

Nel contratto di ______, il depositario si impegna a custodire un bene mobile per il ______.

deposito

deponente

Q&A

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