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I contratti reali nel diritto romano, come mutuo, comodato, deposito e pegno, si basavano sulla consegna fisica di un oggetto. Questi contratti avevano meccanismi di difesa unici, come la condictio per il mutuo e l'actio commodati per il comodato. La stipulazione e i contratti letterali rappresentavano altre forme di obbligazioni, mentre la compravendita si distingueva come contratto consensuale.
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Il mutuo era un contratto reale, unilaterale e a titolo gratuito, in cui il mutuante trasferiva la proprietà di beni fungibili al mutuatario
Il comodato era un contratto reale, bilaterale imperfetto e gratuito, che consisteva nella consegna di una cosa non fungibile da parte del comodante al comodatario
Il deposito era un contratto reale, bilaterale imperfetto e gratuito, che implicava la custodia di un bene mobile da parte del depositario per conto del deponente
Il pegno era un contratto reale e bilaterale imperfetto, in cui l'oppignorante consegnava un bene al pignoratario come garanzia di un debito
La gratuità e la tutela tramite la condictio erano elementi distintivi del mutuo nel diritto romano
Il comodatario era tenuto a una custodia rigorosa dell'oggetto prestato e la tutela avveniva tramite l'actio commodati
La responsabilità del depositario era generalmente limitata al dolo o alla culpa lata e la tutela si esercitava tramite l'actio depositi
Il pignoratario aveva l'obbligo di custodia del bene e la tutela era assicurata dall'actio pigneraticia
La stipulazione era un contratto verbale, unilaterale e formale del diritto romano, che si perfezionava con la pronuncia di formule solenni in un contesto di domanda e risposta
La presenza fisica delle parti, la contestualità di domanda e risposta e la capacità di udire, parlare e comprendere la lingua utilizzata erano elementi essenziali della stipulazione
La stipulazione era tutelata dalle azioni ex stipulatu, che potevano concernere prestazioni sia determinate che indeterminate
I contratti letterali nel diritto romano si basavano sulla redazione di un documento scritto e avevano origine nella prassi di tenere un registro contabile nelle famiglie
La registrazione di somme di denaro non ancora erogate generava obbligazioni letterali, che potevano essere trasformate in obbligazioni formali o creare nuove obbligazioni con terzi
I chirografi e singrafi, documenti firmati da entrambe le parti, divennero più comuni e generavano obbligazioni basate su una causa non effettiva
La compravendita era un contratto consensuale, bilaterale e di buona fede nel diritto romano, che si distingueva dalla mancipatio per i suoi effetti obbligatori piuttosto che traslativi di proprietà
La merce oggetto della compravendita, il prezzo e il consenso delle parti erano elementi essenziali del contratto
La tutela della compravendita era affidata all'actio venditi e all'actio empti, che proteggevano rispettivamente i diritti del venditore e del compratore