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Gli enti non riconosciuti e le società semplici hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, con responsabilità illimitata dei partecipanti per i debiti. Le associazioni riconosciute, invece, godono di personalità giuridica e protezione patrimoniale. Il Codice Civile italiano distingue gli enti non lucrativi da quelli economici, con possibilità per i primi di svolgere attività economiche secondarie. La personalità giuridica è cruciale per la limitazione della responsabilità patrimoniale e la trasparenza.
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Gli enti non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute e le società semplici, presentano un'autonomia patrimoniale imperfetta
I membri degli enti non riconosciuti possono essere tenuti a rispondere personalmente per i debiti dell'ente, esistendo una responsabilità illimitata
Alcune associazioni, come le associazioni di promozione sociale, possono godere di una forma di autonomia patrimoniale più vicina a quella perfetta
Il Codice Civile italiano classifica gli enti in base al loro scopo principale, distinguendo tra enti del Libro I (non lucrativi) e del Libro V (orientati alla distribuzione degli utili)
Nonostante la distinzione tra enti non lucrativi e orientati al profitto, la normativa permette ai primi di svolgere attività economiche secondarie, a patto che i profitti siano reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale
Il sistema normativo prevede l'iscrizione nel registro delle imprese e un controllo di legittimità per le società commerciali, mentre per gli enti del Libro I si adotta il sistema concessorio, con un procedimento amministrativo e un controllo di merito
Il riconoscimento della personalità giuridica agli enti comporta vantaggi come la responsabilità patrimoniale limitata per i soci e la trasparenza attraverso la pubblicità costitutiva
Per le società commerciali si applica il sistema normativo, con iscrizione nel registro delle imprese e controllo di legittimità, mentre per gli enti del Libro I si adotta il sistema concessorio, con un procedimento amministrativo e un controllo di merito
La riforma del Terzo settore ha introdotto un nuovo schema di attribuzione della personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore
Le associazioni sono organizzazioni di persone che si uniscono per perseguire uno scopo comune non economico
L'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, stabilisce le regole fondamentali dell'associazione, come scopo, patrimonio, sede e modalità di funzionamento
Le associazioni riconosciute godono di personalità giuridica e di una maggiore protezione del patrimonio, mentre quelle non riconosciute non hanno tale status e i loro membri possono essere responsabili per i debiti associativi
Le fondazioni sono enti che si basano su un patrimonio dedicato a uno scopo non economico
La costituzione di una fondazione avviene attraverso un atto di volontà del fondatore, seguito dalla stesura di uno statuto che ne regolamenta il funzionamento
Il riconoscimento della personalità giuridica è fondamentale per le fondazioni, che possono essere soggette a supervisione da parte delle autorità governative
I comitati sono enti con una struttura temporanea, creati per raccogliere fondi o svolgere attività non economiche limitate nel tempo
I comitati sono costituiti da promotori, gestori e sottoscrittori, con i primi due che possono essere responsabili per le obbligazioni del comitato
A seconda delle circostanze, un comitato può evolvere in una forma associativa o fondativa