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L'annullabilità del contratto è un concetto chiave nel diritto civile che permette di invalidare un accordo a causa di difetti come errore, dolo o violenza. Questa azione può essere intrapresa solo dalla parte lese e deve essere dichiarata da un giudice. La convalida e la rettifica sono strumenti per sanare i vizi contrattuali, mentre la protezione dei terzi in buona fede è garantita anche in caso di annullamento.
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L'annullabilità di un contratto si verifica quando presenta difetti che ne compromettono la sostanza e può essere richiesta solo dalla parte lese
Differenze con l'annullabilità
A differenza della nullità, che opera automaticamente e può essere rilevata anche dal giudice d'ufficio, l'annullabilità deve essere espressamente dichiarata da un giudice su richiesta di una parte
L'annullabilità può essere sanata attraverso la convalida del contratto, che può avvenire in forma espressa o tacita
La legittimazione ad impugnare un contratto annullabile spetta esclusivamente alla parte che subisce il pregiudizio, salvo eccezioni previste dalla legge
Il destinatario di una dichiarazione annullabile non può unilateralmente rifiutarla, ma può sollevare l'annullabilità come difesa qualora la parte avente diritto all'impugnazione decida di esercitare l'azione
L'azione di annullamento è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni dalla conclusione del contratto o dalla cessazione del vizio
La sentenza di annullamento ha effetto retroattivo e comporta la restituzione delle prestazioni scambiate, salvo limitazioni per la protezione dei contraenti incapaci o di terzi in buona fede