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Il mandato nel diritto civile italiano

Il mandato nel diritto italiano stabilisce i doveri e i limiti del mandatario, che agisce per conto del mandante. Responsabilità, ratifica e sostituzione sono aspetti chiave.

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1

Definizione di mandato

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Contratto in cui il mandante affida compiti di eseguire atti giuridici al mandatario nel suo nome e interesse.

2

Ruolo del mandante

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Parte che conferisce l'incarico al mandatario per compiere atti giuridici in suo nome e interesse.

3

Articolo 1711 c.c. italiano

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Stabilisce i limiti d'azione del mandatario nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal mandante.

4

Nel ______ senza rappresentanza, chi agisce lo fa in proprio nome ma per interesse dell'altro e se supera i limiti dell'incarico, le conseguenze sono a suo carico.

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mandato

5

Modifica unilaterale del mandato

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Il mandante può cambiare le direttive del mandato senza il consenso del mandatario.

6

Obbligo di seguimento nuove direttive

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Il mandatario deve attenersi alle nuove istruzioni impartite dal mandante.

7

La ratifica può essere ______ attraverso una dichiarazione ufficiale, oppure ______ se dedotta dal comportamento del mandante.

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espressa tacita

8

Mandato e fiducia personale

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Il mandato si fonda sulla fiducia verso il mandatario, che deve essere scelto personalmente dal mandante.

9

Articolo 1717 codice civile

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Stabilisce le condizioni di sostituzione del mandatario e la persistenza di responsabilità per azioni del sostituto.

10

Rapporto submandatario-mandante

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Il submandatario opera sotto la direzione del mandatario senza rapporti diretti con il mandante.

Q&A

Ecco un elenco delle domande più frequenti su questo argomento

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Limiti e Responsabilità nel Mandato

Il mandato è un contratto per cui una parte, denominata mandante, affida a un'altra, chiamata mandatario, il compito di eseguire uno o più atti giuridici in suo nome e interesse. Il mandatario deve agire entro i confini dell'incarico conferitogli, come stabilito dall'articolo 1711 del codice civile italiano. Se il mandatario oltrepassa questi limiti senza essere ratificato dal mandante, l'atto eseguito non produce effetti a favore del mandante e resta a carico del mandatario, che sarà tenuto a risarcire eventuali danni arrecati al mandante o a terzi.
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Mandato senza Rappresentanza e Mandato con Rappresentanza

Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante. Se agisce oltre i limiti dell'incarico, le conseguenze dell'atto rimangono a suo carico, senza coinvolgere il mandante. Nel mandato con rappresentanza, invece, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Se l'atto esorbita i limiti del mandato ma non quelli della procura, il mandante può essere ritenuto responsabile nei confronti dei terzi, ma ha diritto di rivalsa sul mandatario. Se l'atto supera anche i limiti della procura, si configura una rappresentanza senza potere, e il mandatario risponde personalmente verso i terzi, come previsto dagli articoli 1398 e 1399 del codice civile.

Modifica Unilaterale del Mandato e Deroghe

Il mandante può modificare unilateralmente il mandato, impartendo nuove direttive al mandatario, che è obbligato a seguirle. Tuttavia, l'articolo 1711 comma 2 del codice civile ammette una deroga: in presenza di circostanze impreviste e non comunicabili in tempo, il mandatario può deviare dalle istruzioni se ciò è nell'interesse del mandante e se si presume che il mandante avrebbe modificato le istruzioni di conseguenza.

La Ratifica dell'Atto Esorbitante

La ratifica è l'atto con cui il mandante approva a posteriori un'azione del mandatario che ha superato i limiti dell'incarico. Può essere espressa, con una dichiarazione formale, o tacita, desumibile dal comportamento del mandante. La ratifica ha effetto retroattivo e conferma l'atto esorbitante, ma non modifica i rapporti con i terzi, che rimangono regolati dalle norme generali sulla rappresentanza e sull'efficacia degli atti compiuti senza potere.

Sostituzione del Mandatario e Submandato

Il mandato si basa sulla fiducia personale verso il mandatario, che può essere sostituito solo con l'autorizzazione del mandante o per necessità, come previsto dall'articolo 1717 del codice civile. La responsabilità del mandatario originario persiste per le azioni del sostituto, a meno che la sostituzione non sia stata autorizzata o non sia stata necessaria. Il submandato è un contratto in cui il mandatario delega a un terzo, il submandatario, l'esecuzione dell'incarico. Il submandatario agisce sotto la direzione del mandatario e non ha rapporti diretti con il mandante.