Risoluzione di Diritto e Stragiudiziale
La risoluzione di diritto del contratto avviene automaticamente, senza necessità di un pronunciamento giudiziario, quando le parti hanno previsto tale modalità nel contratto stesso attraverso una clausola risolutiva espressa. Tale clausola permette la risoluzione immediata del contratto in caso di inadempimento di una delle parti. Un altro strumento è la diffida ad adempiere (articolo 1454), che concede alla parte adempiente il diritto di risolvere il contratto se l'altra parte non adempie entro un termine stabilito. Il termine essenziale, invece, è una data o un periodo di tempo entro il quale l'adempimento è considerato fondamentale; il suo mancato rispetto comporta la risoluzione automatica del contratto.Risoluzione per Impossibilità Sopravvenuta e Eccessiva Onerosità
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta interviene quando una prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, come stabilito dall'articolo 1463 del Codice Civile. Se l'impossibilità riguarda solo una parte della prestazione, l'altra parte può chiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo o può recedere dal contratto se non ha interesse all'adempimento parziale. Nei contratti con effetti reali, il rischio di perimento del bene si trasferisce al compratore dal momento del consenso, pertanto il perimento del bene non comporta la risoluzione del contratto. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, prevista dall'articolo 1467, si applica nei contratti di durata quando eventi straordinari e imprevedibili rendono la prestazione di una parte eccessivamente onerosa, alterando significativamente l'equilibrio contrattuale.Requisiti per la Risoluzione per Eccessiva Onerosità Sopravvenuta
Per invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, è necessario che gli eventi che hanno causato tale onerosità siano di carattere straordinario e imprevedibile, come una crisi economica o eventi naturali che incidono drasticamente sul costo delle prestazioni. Tuttavia, tale risoluzione non è ammissibile nei contratti aleatori, nei quali il rischio è parte integrante dell'accordo, come nel caso di contratti di borsa o di assicurazione. Inoltre, non è possibile invocare l'eccessiva onerosità per variazioni prevedibili, come quelle legate a fluttuazioni ordinarie dei prezzi o a un tasso di inflazione considerato normale.