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La responsabilità oggettiva si distacca dalla colpevolezza individuale, focalizzandosi sul legame diretto tra un'azione e il danno causato. Applicata in ambiti come attività pericolose, custodia di animali, rovina di edifici e circolazione di veicoli, questa forma di responsabilità impone il risarcimento dei danni anche in assenza di colpa. Il risarcimento mira a ripristinare lo status quo ante e può riguardare danni patrimoniali e non, inclusi quelli biologici e morali.
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La responsabilità oggettiva si basa sul nesso di causalità, invece che sulla colpevolezza dell'agente
Attività potenzialmente dannose
La responsabilità oggettiva è particolarmente pertinente in contesti in cui l'attività è socialmente utile o necessaria
Settori in cui si applica la responsabilità oggettiva
La responsabilità oggettiva si applica in ambiti come l'esercizio di attività pericolose, la custodia di animali o cose, la rovina di edifici e la circolazione di veicoli
Il responsabile deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare il danno
Il responsabile deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare il danno
Il custode deve provare l'intervento di un caso fortuito per escludere la propria responsabilità
Il proprietario deve dimostrare che il crollo non è imputabile a mancanza di manutenzione o a vizi di costruzione
Il conducente è ritenuto responsabile per i danni causati dalla circolazione, salvo prova di aver fatto tutto il possibile per prevenirli
Il risarcimento del danno cerca di ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente al verificarsi del danno
Danno patrimoniale
Il danno patrimoniale comprende la perdita di guadagni o la distruzione di un bene
Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale comprende il danno morale e il danno biologico
Il danno biologico è riconosciuto come meritevole di risarcimento a prescindere dall'eventuale impatto sulla capacità di guadagno dell'individuo
La responsabilità per danni causati da prodotti difettosi si basa sul nesso di causalità, indipendentemente dalla prova di colpa del produttore
La direttiva stabilisce che il produttore è responsabile per i danni provocati da difetti dei suoi prodotti
Il consumatore deve dimostrare il difetto del prodotto e il nesso causale con il danno subito