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Il referendum in Italia rappresenta un meccanismo di democrazia diretta che consente ai cittadini di esprimersi su leggi statali, riforme costituzionali e questioni territoriali. Attraverso il referendum abrogativo, costituzionale e consultivo, gli elettori possono influenzare direttamente la legislazione e le decisioni politiche, rispettando specifiche procedure e limiti imposti dalla Costituzione.
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Il referendum abrogativo permette ai cittadini di abrogare una legge o parte di essa e può essere promosso da 500.000 elettori o cinque Consigli regionali
Il referendum costituzionale si verifica quando una riforma costituzionale approvata dal Parlamento non raggiunge il quorum dei due terzi in seconda votazione e può essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali
Il referendum consultivo può essere indetto dallo Stato o dalle Regioni per raccogliere l'opinione dei cittadini su determinate questioni
Per avviare il procedimento è necessario raccogliere le firme di almeno 500.000 elettori o la richiesta di cinque Consigli regionali
La Costituzione impone limiti tematici, escludendo dal referendum le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, e quelle che autorizzano la ratifica di trattati internazionali
Per essere valido, il referendum deve raggiungere un doppio quorum: uno di partecipazione, che richiede la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, e uno di maggioranza, che richiede che la maggioranza dei voti validi sia a favore dell'abrogazione
La Corte costituzionale ha il compito di valutare l'ammissibilità delle richieste di referendum, assicurando il rispetto dei limiti costituzionali
L'Ufficio centrale per il referendum esegue un controllo preliminare sulle richieste di referendum abrogativo, verificando la validità delle firme e la conformità dell'atto legislativo proposto all'abrogazione
In caso di più richieste simili, l'Ufficio può decidere di unificarle
Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende indire il referendum
L'Ufficio centrale per il referendum deve esprimersi entro il 15 dicembre, mentre la Corte costituzionale ha tempo fino al 10 febbraio per pubblicare la sentenza sull'ammissibilità
I risultati vengono proclamati dopo lo scrutinio e, in caso di esito positivo, il Presidente della Repubblica emette un decreto che dichiara l'abrogazione della legge, con effetto immediato o differito di 60 giorni