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La simulazione di reato nel diritto penale italiano protegge l'amministrazione della giustizia da false denunce e tracce inesistenti. Evolutasi dai codici del XIX secolo, oggi prevede sanzioni severe per chi simula reati, influenzando l'attività investigativa e prevenendo sprechi di risorse pubbliche.
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Il reato di simulazione è stato introdotto nel diritto penale italiano a partire dai codici toscano del 1853 e sardo del 1859
Codice Zanardelli del 1889
Il codice Zanardelli ha ulteriormente affinato la definizione del reato di simulazione, prevedendo una pena fino a 30 mesi per chi denuncia un reato inesistente o ne simula le tracce
Codice penale italiano attuale
L'articolo 367 del codice penale italiano attuale, derivato dall'articolo 211 del codice Zanardelli, ha introdotto specificazioni sui mezzi di simulazione, ha chiarito la possibilità di denuncia anonima o sotto falso nome, ha definito l'autorità destinataria della denuncia e ha inasprito la pena
La simulazione di reato può essere finalizzata a diversi scopi, come frodare l'assicurazione o nascondere documentazione al Fisco, ed è un reato che viene rappresentato con una certa frequenza nella giurisprudenza
Il reato di simulazione tutela l'interesse dell'amministrazione della giustizia, assicurando il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria nella fase di raccolta e verifica delle notizie di reato
L'obiettivo del reato di simulazione è prevenire lo spreco di risorse pubbliche e il rischio di deviazione delle funzioni istituzionali della giustizia
Nonostante alcune critiche, l'orientamento maggioritario ritiene che la simulazione di reato protegga l'interesse istituzionale alla corretta amministrazione della giustizia
Il reato di simulazione può essere commesso da chiunque e si distingue in simulazione "formale" (falsa denuncia di un reato inesistente) e "materiale" (creazione di false tracce)
Reato inesistente e denuncia all'autorità competente
Il reato inesistente non deve essere attribuito a persone specifiche e la denuncia deve essere presentata all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente
Simulazione materiale e produzione di false tracce
La simulazione materiale si realizza attraverso la produzione di qualsiasi segno materiale che possa essere interpretato come prova o indizio di un reato non avvenuto
La formulazione "formale" del reato di simulazione ha sollevato questioni interpretative riguardo al concetto di denuncia e alle nozioni di querela, richiesta e istanza