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La denuncia nel diritto medievale rappresentava un equilibrio tra accusa e inquisizione, essenziale per la segnalazione dei crimini. Gandino, giurista medievale, evidenzia l'importanza di una giustizia accessibile e l'evoluzione delle forme processuali, dalla fama e infamia alla notorietà del crimine, fino al prevalere dell'inquisizione ex officio.
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La denuncia era un meccanismo essenziale per segnalare un crimine, che si trovava tra l'accusa formale e l'inquisizione giudiziaria
A differenza dell'accusa formale, il denunciante non era vincolato a fornire un libello accusatorio dettagliato o a sottoporsi all'inscriptio ad poenam talionis
La denuncia aveva lo scopo di incoraggiare la segnalazione dei reati e assicurare che non rimanessero impuniti, privilegiando l'efficacia della giustizia rispetto alla rigidità delle procedure legali
L'exceptio era utilizzata per difendersi da accuse infondate, testimoni inaffidabili o documenti falsi, ma anche per contestare la legittimità di candidature a cariche pubbliche
L'exceptio aveva lo scopo di fornire un mezzo di difesa contro attacchi giuridici non fondati, evitando così condanne ingiuste
L'exceptio serviva a proteggere l'individuo da abusi processuali e a garantire un'equa amministrazione della giustizia, fungendo da contrappeso ai potenziali eccessi del sistema accusatorio
Nel trattato "De maleficiis", Gandino analizza concetti come fama, infamia, presumptio e indicium, che hanno un ruolo importante nella procedura penale medievale
Il trattato esamina la procedura per i crimini notori, ovvero quei reati la cui commissione è ampiamente riconosciuta e non richiede ulteriori prove per essere processata
Nel XIII secolo, la prassi giudiziaria mostra una tendenza crescente verso l'inquisizione ex officio a scapito del rito accusatorio, segnando un cambiamento significativo nella prassi giuridica