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Le leggi ordinarie italiane sono atti normativi fondamentali nel sistema giuridico, prodotte dal Parlamento seguendo un iter costituzionale. Dall'iniziativa legislativa, aperta a vari soggetti, all'approvazione in bicameralismo paritario, fino alla promulgazione del Presidente e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ogni fase è cruciale per l'efficacia della legge.
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Le leggi ordinarie rappresentano la tipologia più comune di atti normativi prodotti dal Parlamento italiano, come previsto dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione
Leggi in senso formale
Le leggi in senso formale sono quelle approvate seguendo il procedimento legislativo costituzionale
Leggi in senso materiale
Le leggi in senso materiale comprendono atti aventi forza di legge, come i decreti legislativi e i decreti-legge, emanati dal Governo in casi specifici previsti dalla Costituzione
Le leggi ordinarie possono modificare o abrogare norme preesistenti, ad eccezione di quelle costituzionali, e non possono essere contraddette da atti normativi di rango inferiore
La funzione legislativa è esercitata congiuntamente da Camera dei deputati e Senato della Repubblica, in un sistema di bicameralismo paritario
Le leggi ordinarie sono soggette al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale
Le leggi ordinarie possono essere abrogate tramite referendum abrogativo, se non riguardano materie escluse da tale procedura
Il procedimento legislativo si sviluppa attraverso varie fasi: iniziativa, esame e approvazione, promulgazione e pubblicazione
Soggetti che possono presentare un disegno di legge
L'iniziativa legislativa è aperta a diversi soggetti quali il Governo, i parlamentari, un minimo di 50.000 elettori, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e le Regioni
Materie di iniziativa esclusiva del Governo
Alcune materie sono di iniziativa esclusiva del Governo
Iniziativa vincolata
Altre materie prevedono un'iniziativa vincolata, che impone la presentazione di specifici disegni di legge
Procedimento ordinario
Nel procedimento ordinario, la commissione esamina il testo e lo prepara per il dibattito in aula, dove viene votato articolo per articolo e poi nel suo complesso
Procedimento in commissione (o decentrato)
Nel procedimento in commissione, la commissione stessa approva il testo come atto finale
Procedimento misto
Nel procedimento misto, la commissione redige e approva il testo articolo per articolo, ma l'assemblea plenaria deve approvare il testo nel suo complesso
Dopo l'approvazione definitiva da parte di entrambe le Camere, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione
Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro un mese dalla ricezione e successivamente viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione